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Condizioni generali di contratto e di fornitura per rivenditori

1. Disposizioni generali

1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Contratto e di Fornitura (CGC) si applicano ai rapporti giuridici tra BSH Elettrodomestici SA (Fornitore) e i suoi clienti commerciali (Ordinante) e sono vincolanti se dichiarate applicabili nell'offerta, nei listini prodotti e prezzi o nella conferma d'ordine del Fornitore.

1.2 Le Condizioni Generali di Contratto dell'Ordinante che siano divergenti, contrarie e/o integrative sono valide solo se e nella misura in cui sono confermate per iscritto dal Fornitore. Tutte le modifiche e le integrazioni a queste CGC (inclusa questa clausola) richiedono la forma scritta per essere valide.

1.3 Qualora singole disposizioni di queste CGC fossero inefficaci o incomplete, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata.

1.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CGC. In caso di eventuali ambiguità e/o contraddizioni tra il testo tedesco, francese e italiano delle CGC, farà fede il testo tedesco.

1.5 Queste disposizioni sono valide da luglio 2016 e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di contratto e di fornitura del Fornitore.

1.6 Qualora la fornitura comprenda anche programmi software commerciali con la relativa documentazione, si applicano esclusivamente le condizioni di fornitura e di licenza dei rispettivi subfornitori.

1.7 Per la fornitura di pezzi di ricambio si applicano le condizioni di fornitura per i pezzi di ricambio.

2. Offerta e accettazione

2.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Ordinante si perfeziona quando il Fornitore conferma l'ordine all'Ordinante per iscritto tramite posta, fax o e-mail.

2.2 Le offerte che non contengono un termine di accettazione non sono vincolanti.

3. Brochure pubblicitarie, piani e documentazione tecnica

3.1 Le brochure e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti, salvo diverso accordo. Le indicazioni nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se espressamente garantite.

3.2 Ciascuna parte contraente si riserva tutti i diritti su piani, documentazione tecnica e programmi software che ha consegnato all'altra parte contraente. La parte ricevente riconosce tali diritti e non renderà accessibili a terzi né utilizzerà i piani, la documentazione e i programmi software per scopi diversi da quelli per cui le sono stati consegnati, senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

4. Prezzi

4.1 Salvo diverso accordo, i prezzi del Fornitore si intendono netti in franchi svizzeri.

4.2 Le richieste speciali dell'Ordinante (ad es. consegna a un indirizzo diverso da quello dell'Ordinante, modalità di spedizione accelerata o imballaggio speciale) saranno prese in considerazione, se possibile. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da ciò saranno a carico dell'Ordinante.

4.3 Se le condizioni alla base della determinazione del prezzo, in particolare le parità valutarie o le imposte, tasse, dazi, ecc. statali/amministrativi, dovessero cambiare tra il momento dell'offerta e la data di consegna concordata, il Fornitore è autorizzato ad adeguare i propri prezzi e condizioni alle mutate circostanze.

5. Riserva di proprietà

5.1 La proprietà della merce consegnata rimane al Fornitore fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Se l'Ordinante è in mora con il pagamento del prezzo di acquisto, il Fornitore ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà a spese dell'Ordinante.

5.2 L'Ordinante manterrà la merce consegnata in buono stato a proprie spese per tutta la durata della riserva di proprietà e la assicurerà a favore del Fornitore contro furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi, e prenderà inoltre tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà del Fornitore non venga né pregiudicato né annullato.

6. Condizioni di pagamento

6.1 Salvo diverso accordo, l'Ordinante deve versare il prezzo di acquisto della merce consegnata entro 30 giorni dalla data della fattura, al netto, su uno dei seguenti conti: Conto UBS n. 0230-140579.01F. L'Ordinante non ha il diritto di compensare tali pagamenti con eventuali proprie pretese nei confronti del Fornitore.

6.2 Dopo la scadenza del termine di pagamento di 30 giorni o del termine di pagamento concordato, l'Ordinante dovrà pagare automaticamente un interesse di mora del 5%. Il Fornitore può fissare all'Ordinante un termine supplementare di 10 giorni e, dopo la sua scadenza infruttuosa, può dichiarare per iscritto entro 5 giorni lavorativi la risoluzione del contratto e chiedere un risarcimento danni, oppure continuare a richiedere il pagamento del prezzo di acquisto.

6.3 Finché l'Ordinante è in mora, non verrà ulteriormente rifornito o il Fornitore potrà passare al pagamento anticipato. Anche nel caso in cui la valutazione della solvibilità dell'Ordinante peggiori, il Fornitore si riserva il diritto di adeguare le condizioni di pagamento concordate, ad esempio passando al pagamento anticipato.

6.4 A partire dal secondo sollecito, all'Ordinante verranno addebitati CHF 10.- per spese amministrative. Possono sorgere costi di incasso aggiuntivi (ad es. secondo https://fairpay.ch).

7. Condizioni di consegna

7.1 Per le consegne a Ordinanti in Svizzera vale: Merce franco fabbrica (cioè dal magazzino del Fornitore) secondo INCOTERMS 2020.

7.2 I termini e le date di consegna concordati non costituiscono affari a termine fisso e vengono rispettati dal Fornitore con riserva di normali possibilità di approvvigionamento di materiali, fabbricazione e trasporto.

7.3 I termini e le date di consegna si prolungano o si posticipano adeguatamente se si verificano ostacoli che il Fornitore non può evitare nonostante l'esercizio della dovuta diligenza. Tali ostacoli sono, ad esempio, gravi interruzioni operative, conflitti di lavoro, consegne in ritardo o difettose ed eventi dovuti a forza maggiore.

7.4 Il Fornitore ha il diritto di trattenere la consegna se le condizioni di pagamento concordate non sono state soddisfatte dall'Ordinante.

7.5 Il Fornitore non è responsabile in caso di ritardo nella consegna. Ulteriori richieste di risarcimento danni da parte dell'Ordinante esistono solo in caso di negligenza grave e dolo.

7.6 L'Ordinante deve confermare la ricezione della merce consegnata apponendo una firma legalmente valida sulla bolla di consegna allegata. Si assicura che firmino esclusivamente persone autorizzate a rappresentarlo.

8. Passaggio di benefici e rischi

8.1 I benefici e i rischi passano dal Fornitore all'Ordinante quando l'oggetto della vendita viene consegnato per la spedizione dal magazzino.

8.2 Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'Ordinante o per altri motivi non imputabili al Fornitore, il rischio passa all'Ordinante nel momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica o magazzino. Da quel momento in poi, la consegna viene immagazzinata e assicurata per conto e a rischio dell'Ordinante.

9. Verifica e accettazione della consegna

9.1 L'Ordinante deve ispezionare la merce entro 8 giorni dal ricevimento, considerando il giorno della consegna come primo giorno del termine di 8 giorni. I difetti riscontrati devono essere notificati per iscritto al Fornitore entro e non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento della merce, con l'indicazione dei reclami specifici. Se entro tale termine non perviene alcuna notifica di difetti al Fornitore, la merce si considera accettata. I difetti occulti scoperti successivamente devono essere notificati immediatamente.

9.2 Il Fornitore fornisce garanzia e risponde per la merce difettosa esclusivamente secondo le seguenti disposizioni.

10. Garanzia, responsabilità per vizi

10.1 Salvo diverso accordo esplicito, il periodo di garanzia per l'oggetto della fornitura è di 24 mesi. Inizia a decorrere dalla data di fatturazione all'Ordinante.

10.2 Il Fornitore risponde delle caratteristiche garantite solo se le ha confermate espressamente e per iscritto.

10.3 La garanzia decade se l'Ordinante o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto del Fornitore, o se l'Ordinante, in caso di difetto, non adotta immediatamente tutte le misure appropriate per limitare il danno e non dà al Fornitore l'opportunità di porre rimedio al difetto.

10.4 Su richiesta scritta dell'Ordinante, il Fornitore si impegna a riparare o sostituire, a sua discrezione e il più rapidamente possibile, tutte le parti delle forniture che risultino difettose o inutilizzabili fino alla scadenza del periodo di garanzia a causa di materiale scadente, progettazione difettosa o esecuzione carente. Le parti difettose sostituite diventano di proprietà del Fornitore, a meno che non vi rinunci espressamente.

10.5 Per le parti sostituite o riparate dell'oggetto della fornitura, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere per 12 mesi dalla data di fatturazione, se il periodo di garanzia secondo il paragrafo 10.1 per l'oggetto della fornitura scade prima.

10.6 L'Ordinante rimane l'unico responsabile per i danni dovuti a usura naturale, manutenzione carente, inosservanza delle istruzioni operative, sollecitazioni eccessive, mezzi di esercizio inadeguati o influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, nonché per altre cause non imputabili al Fornitore.

11. Sicurezza dei prodotti

11.1 In qualità di produttore, il Fornitore è responsabile della sicurezza dei suoi prodotti consegnati all'Ordinante ai sensi degli articoli 3 e seguenti della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

11.2 L'Ordinante collabora, nell'ambito dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8 par. 4 LSPro, al monitoraggio della sicurezza dei prodotti acquistati dal Fornitore. In particolare, è tenuto ad adottare misure che consentano la tracciabilità di tali prodotti, come ad esempio la conservazione accurata della ricevuta d'acquisto o della prova di consegna ai propri clienti.

11.3 Se l'Ordinante constata o ha motivo di ritenere che tali prodotti rappresentino un pericolo per la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, deve informare immediatamente il Fornitore. Il diritto di notifica all'organo di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 par. 5 LSPro spetta esclusivamente al Fornitore.

11.4 L'Ordinante è soggetto all'obbligo di riservatezza nei confronti dei media riguardo a eventuali constatazioni e/o supposizioni ai sensi del paragrafo 11.3 di queste CGC. Inoltre, è vietato all'Ordinante riparare da sé eventuali danni causati da prodotti/merci acquistati dal Fornitore.

12. Protezione dei dati

12.1 Il Fornitore fa parte del Gruppo Bosch. I dati personali degli Ordinanti vengono trattati all'interno del Gruppo Bosch. I dati personali possono essere trattati dal Gruppo Bosch in Svizzera e all'estero, in particolare per le seguenti finalità:

  • a) Evasione degli ordini e fornitura delle prestazioni
  • b) Gestione e mantenimento della relazione con il cliente
  • c) Fatturazione
  • d) Sondaggi sui prodotti
  • e) Marketing

12.2 Nella misura in cui i dati vengono trasmessi a fornitori di servizi esterni, il Fornitore garantisce, tramite misure tecniche e organizzative, il rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

13. Commercio estero

13.1. Ciascuna parte ha il diritto di rifiutare l'adempimento del contratto se questo è reso impossibile o vietato da normative sul commercio estero, in particolare da normative nazionali e internazionali sul controllo delle (ri)esportazioni e doganali, inclusi embarghi e altre sanzioni statali, applicabili a questo contratto e/o alla sua esecuzione (di seguito 'Normative sul Commercio Estero'). In questi casi, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto interessato, nella misura in cui le Normative sul Commercio Estero rendano impossibile o vietino il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

13.2. Se l'adempimento del contratto è ritardato a causa di requisiti di approvazione, autorizzazione o simili, o a causa di altre procedure previste dalle Normative sul Commercio Estero (di seguito collettivamente 'Approvazione'), i termini e le date concordati si estendono/posticipano del periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e il rilascio dell'Approvazione. Se un'Approvazione viene negata o non viene concessa entro 12 mesi dalla richiesta, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte, nella misura in cui l'adempimento del contratto presupponga l'Approvazione.

13.3. L'Ordinante è tenuto a fornirci, su nostra richiesta, tutte le informazioni e i documenti di cui abbiamo bisogno per conformarci alle Normative sul Commercio Estero o che le autorità ci richiedono di presentare. Ciò può includere, in particolare, informazioni sull'utente finale, sulla destinazione e sullo scopo (finale) delle consegne. Abbiamo il diritto di rifiutare l'ordine o di recedere dal contratto o di rifiutare la prestazione se l'Ordinante non ci fornisce queste informazioni e documenti entro un termine ragionevole da noi fissato.

13.4. Se l'Ordinante cede le nostre consegne a terzi (incluse le società affiliate dell'Ordinante), l'Ordinante si impegna a rispettare le Normative sul Commercio Estero, nella misura in cui la loro inosservanza potrebbe comportare per noi una violazione degli obblighi di agire o di non agire derivanti da tali normative. Se l'Ordinante viola questo obbligo, abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento del contratto nella misura in cui la violazione dell'obbligo potrebbe comportare per noi una violazione degli obblighi di agire o di non agire derivanti dalle Normative sul Commercio Estero, o di recedere dal contratto in tale misura.

13.5. Qualora l'Ordinante acquisti da noi beni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (CE) 765/2006, nelle rispettive versioni vigenti, o delle corrispondenti normative svizzere, si applica quanto segue:

13.5.1 All'Ordinante è vietata qualsiasi vendita, esportazione e riesportazione di beni e della loro tecnologia, forniti nell'ambito o in connessione con questo contratto e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (CE) 765/2006, nelle rispettive versioni vigenti, o della corrispondente normativa svizzera, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o in Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o in Bielorussia.

13.5.2 L'Ordinante è tenuto a fare del suo meglio per garantire che lo scopo del punto 13.5.1 non venga vanificato da terzi nella successiva catena di fornitura, compresi eventuali rivenditori, e a istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato a tal fine.

13.5.4 Se l'Ordinante viola, almeno per negligenza, i punti 13.5.1 o 13.5.2 di questo contratto, ciò ci autorizza a interrompere immediatamente ulteriori consegne all'Ordinante e a recedere da questo contratto.

13.5.5 L'Ordinante è tenuto a informarci immediatamente di eventuali problemi nell'applicazione dei punti 13.5.1 o 13.5.2, comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del punto 13.5.1. L'Ordinante ci fornirà informazioni sulla conformità agli obblighi di cui ai punti 13.5.1 o 13.5.2 entro due settimane dalla richiesta informale di tali informazioni.

13.6. La nostra responsabilità per danni connessi o derivanti dal nostro rifiuto di adempiere al contratto, dall'annullamento dell'ordine o dal recesso dal relativo contratto di acquisto conformemente ai punti precedenti è esclusa, nella misura consentita dalla legge.

13.7. In caso di resi da parte dell'Ordinante attraverso confini doganali, l'Ordinante è tenuto a fornirci tutti i documenti e le informazioni necessarie, come ad esempio fattura proforma e bolla di consegna, per una dichiarazione doganale di importazione completa e corretta del reso, e a indicare su una fattura proforma un valore che rifletta un prezzo di mercato, nonché la seguente nota 'For Customs Purpose Only'. Nella determinazione del valore, devono essere presi in considerazione tutti i componenti della merce (hardware ed eventualmente software).

14. Diritto applicabile/Foro competente

14.1 Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'Ordinante è soggetto al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).

14.2 Il foro competente per l'Ordinante e il Fornitore è la sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha il diritto di citare in giudizio l'Ordinante presso la sua sede.

Versione di gennaio 2026

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